Un imprenditore, condannato per falsa testimonianza, ha presentato ricorso in Cassazione. Il punto centrale del ricorso riguardava l'erronea dichiarazione di inammissibilità della sua richiesta di messa alla prova, motivata dalla Corte d'Appello con la precedente concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, stabilendo che non vi è incompatibilità tra i due istituti, poiché hanno finalità e presupposti diversi. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata su questo punto, con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione sulla richiesta di messa alla prova.
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