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Rendimento

10 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il rendimento di un'obbligazione è il tasso di interesse, determinato implicitamente dalla struttura dei pagamenti, che rende il valore attuale della successione di pagamenti (di cui fanno parte le cedole e il pagamento finale del valore nominale) esattamente pari al prezzo attuale. Il rendimento è denominato più propriamente rendimento alla scadenza (o Yield To Maturity, YTM) per distinguerlo da altri tipi di rendimento. Il rendimento finanziario è l'utile di un investimento espresso in percentuale. Il rendimento alla scadenza di un investimento, (YTM), rappresenta il rendimento che l'investitore otterrebbe mantenendo il titolo acquistato in portafoglio fino alla sua naturale scadenza.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Tassazione rendimenti fondi previdenziali: Cassazione nega rimborso IRPEF
Un ex dirigente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF pagata in eccesso su somme ricevute da un fondo previdenziale aziendale, sostenendo l'applicazione di un'aliquota agevolata del 12,50% per i rendimenti. La Corte di Cassazione ha chiarito che la **tassazione rendimenti fondi previdenziali** interni, che non investono sui mercati finanziari, non può beneficiare di tale aliquota ridotta. I cosiddetti "rendimenti" di questi fondi sono considerati una mera differenza contabile. La Corte ha quindi rigettato la richiesta di rimborso del contribuente, confermando la posizione dell'Agenzia delle Entrate.
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Tassazione previdenza complementare: negato il rimborso agli eredi
Gli eredi di un ex dirigente d'azienda chiedevano il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione della previdenza integrativa aziendale, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% sul rendimento accumulato. L'Agenzia delle Entrate si opponeva, sostenendo che le somme non derivassero da effettivi investimenti finanziari sul mercato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare agevolata si applica solo se il rendimento deriva da una reale gestione finanziaria sul mercato del capitale accantonato. Nel caso specifico, trattandosi di un fondo interno con prestazioni predeterminate e senza investimenti esterni, la differenza liquidata non costituisce vero rendimento finanziario. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la richiesta di rimborso dei contribuenti, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio.
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Tassazione previdenza complementare: fisco batte contribuente
Un ex dipendente bancario ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali subite sulla liquidazione del proprio fondo di previdenza complementare. Il contribuente sosteneva che i contributi versati fossero esenti e che l'intera somma dovesse beneficiare di un regime fiscale agevolato. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, avviando un contenzioso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo regole precise sulla tassazione previdenza complementare. I giudici hanno chiarito che solo i contributi obbligatori per legge sono esenti da tasse, mentre quelli facoltativi rientrano nella base imponibile. Inoltre, i rendimenti finanziari netti maturati fino al 2000 sulla liquidazione in capitale sono soggetti a un'aliquota fissa del 12,50%, anziché alla tassazione separata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per ricalcolare le somme.
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Tassazione previdenza complementare: Fisco vince su ex dirigente
Un ex dirigente ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla liquidazione della sua quota di previdenza integrativa aziendale, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% sul rendimento anziché la tassazione separata ordinaria. L'Amministrazione finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare al 12,5% si applica solo sui rendimenti derivanti da effettivi investimenti sul mercato finanziario. Poiché il fondo del lavoratore si rivalutava solo tramite calcoli matematici interni, senza alcun rischio di mercato, non vi era un vero rendimento tassabile con l'aliquota di favore. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta.
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Tassazione previdenza integrativa: niente sconti senza prova
Un ex dirigente ha chiesto un rimborso fiscale, sostenendo che una parte della sua pensione integrativa dovesse beneficiare di un'aliquota agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha negato la richiesta. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo un principio chiave sulla tassazione previdenza integrativa: per ottenere l'aliquota ridotta, il contribuente deve dimostrare che le somme ricevute derivano da un effettivo rendimento finanziario, cioè da investimenti sul mercato. Poiché la prestazione era predeterminata e non legata a investimenti reali, e il contribuente non ha fornito prove contrarie, la tassazione ordinaria è stata ritenuta corretta. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto.
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Previdenza integrativa: guida al rimborso IRPEF
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ex dirigente di una grande azienda energetica riguardante il rimborso IRPEF sulle somme percepite a titolo di previdenza integrativa. Il contribuente richiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% sulla quota definita come rendimento. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che tale agevolazione spetta solo se viene provato che le somme derivano da un effettivo investimento del capitale sui mercati finanziari. Nel caso specifico, trattandosi di un fondo interno con accantonamenti puramente contabili e prestazioni predeterminate da accordi sindacali, la somma non è stata considerata vero rendimento finanziario, confermando la legittimità della tassazione ordinaria applicata dall'Agenzia delle Entrate.
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Onere della prova rimborso: tassazione fondi pensione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28605/2024, ha chiarito che l'onere della prova rimborso IRPEF spetta interamente al contribuente. Il caso riguardava la richiesta di un ex dirigente di applicare una tassazione agevolata al 12,5% sulla parte di liquidazione del fondo pensione ritenuta 'rendimento'. La Corte ha stabilito che, per ottenere il beneficio, il contribuente deve dimostrare concretamente che tali somme derivano da un effettivo investimento sul mercato finanziario, non essendo sufficiente una certificazione generica dell'ex datore di lavoro.
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Tassazione fondi pensione: l’onere della prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25512/2024, ha stabilito che spetta al contribuente l'onere di provare quale parte della prestazione erogata da un fondo pensione costituisca rendimento finanziario, per poter beneficiare della tassazione fondi pensione agevolata al 12,50%. Un semplice prospetto del fondo, senza dettagli sugli investimenti di mercato, non è considerato prova sufficiente. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dato ragione al contribuente, rinviando la causa per un nuovo esame basato su questo principio.
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Tassazione rendimenti fondo pensione: la prova spetta a te
La Cassazione, in un caso sulla tassazione rendimenti fondo pensione, ha stabilito che l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo ai guadagni derivanti da effettivi investimenti sul mercato finanziario. Il contribuente, un ex dirigente, non ha fornito la prova di tale investimento, limitandosi a produrre una certificazione generica. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione favorevole al contribuente e respinto la sua richiesta di rimborso, ribadendo che l'onere della prova spetta a chi chiede il rimborso.
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Tassazione fondi pensione: onere della prova
In un caso di rimborso IRPEF su un'indennità di previdenza, la Corte di Cassazione ha chiarito la questione della tassazione dei fondi pensione. L'ordinanza stabilisce che l'onere della prova per distinguere tra capitale e rendimento, al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata del 12,50%, spetta al contribuente. Non è sufficiente una semplice attestazione del fondo, ma è necessaria la dimostrazione dell'effettivo investimento sul mercato. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni procedurali del contribuente, confermando che un mero errore materiale nel nome non invalida il ricorso se la parte è comunque identificabile.
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