Due condomini hanno impugnato una delibera del 2010 che approvava il rendiconto condominiale, lamentando la mancanza di documenti giustificativi e presunte irregolarità contabili relative a spese idriche e compensi dell'amministratore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della delibera. I giudici hanno chiarito che, per la normativa applicabile all'epoca, l'amministratore non era obbligato a depositare preventivamente i documenti, ma solo a permetterne la visione su richiesta. Poiché i ricorrenti avevano richiesto i documenti solo dopo l'assemblea, non potevano lamentare alcuna violazione del loro diritto di informazione. La Corte ha inoltre ribadito che il rendiconto condominiale non richiede forme rigide come i bilanci societari, essendo sufficiente che le voci di spesa siano chiare e comprensibili per i partecipanti.
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