Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalmente ritirato la denuncia ed è intervenuta la relativa accettazione dell'imputato. La Corte di Cassazione ha verificato la tempestività degli atti e l'assenza di elementi per una assoluzione piena nel merito. Essendo la truffa un reato procedibile a querela di parte, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela per truffa, annullando la sentenza impugnata senza rinvio e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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