La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riduzione del **compenso CTU** operata dal Tribunale nei confronti di un professionista che non aveva completato integralmente l'incarico. Nonostante il deposito di diverse relazioni, l'ausiliario non aveva risposto a un quesito integrativo fondamentale, rendendo necessaria la sua sostituzione. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il giudice della liquidazione non possa dichiarare la nullità della perizia (compito spettante al giudice del merito), egli ha il potere di ridurre l'onorario se l'attività risulta deficitaria o incompleta, pur avendo mantenuto una parziale utilità per il processo.
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