Un contribuente ha impugnato delle cartelle di pagamento sostenendo di non averle mai ricevute. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che per dimostrare l'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali non è indispensabile produrre l'atto originale. È sufficiente depositare in giudizio una copia della cartella, anche fotostatica, accompagnata dalla relativa relazione di notifica, specialmente se il contribuente non contesta specificamente la conformità della copia all'originale.
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