Una docente, cancellata dalle graduatorie per non aver aggiornato la propria posizione nei termini, ha richiesto il reinserimento. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, ritenendo illegittimo il decreto ministeriale che escludeva tale possibilità. Il Ministero ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo la tardività della richiesta della lavoratrice rispetto ai termini degli aggiornamenti successivi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento è un diritto condizionato alla presentazione di una domanda tempestiva entro i termini fissati per i successivi aggiornamenti. La presentazione del ricorso giudiziario oltre tali termini non può sostituire la domanda amministrativa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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