Un avvocato assiste un cliente ammesso al gratuito patrocinio in una causa per assegni di mantenimento. Successivamente, il professionista richiede la liquidazione del proprio compenso, ma il giudice dichiara inammissibile l'istanza. L'avvocato propone opposizione tramite deposito telematico. Il Tribunale ritiene l'opposizione tardiva, calcolando la scadenza in base al giorno di registrazione dell'atto da parte della cancelleria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore, stabilendo che il deposito telematico si perfeziona, ai fini del rispetto dei termini, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Di conseguenza, l'opposizione era tempestiva.
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