Un ente proprietario ha citato in giudizio l'erede del precedente conduttore, chiedendo la risoluzione per morosità del contratto di affitto di fondo agricolo o, in subordine, il rilascio del terreno occupato senza titolo e il saldo dei canoni scaduti. Il convenuto si è costituito opponendo l'avvenuto acquisto per usucapione del fondo. La Sezione Specializzata Agraria ha inizialmente declinato la propria competenza in favore del Tribunale Ordinario. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'ente proprietario, ha stabilito che la competenza appartiene in modo inderogabile alla Sezione Agraria. Tale giudice specializzato ha infatti il compito esclusivo di verificare l'esistenza, la natura e la validità del rapporto agrario, indipendentemente dalle domande subordinate o dalle difese legate al possesso.
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