Un'Azienda ha citato in giudizio una Lavoratrice per accertare l'insussistenza di condotte mobbizzanti. La Lavoratrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso, sostenendo la competenza di Parma. Il Tribunale di Treviso si è dichiarato incompetente. L'Azienda ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che, nelle controversie di lavoro, la scelta del foro competente spetta all'attore tra i fori alternativi previsti dalla legge (sede dell'azienda, luogo di inizio o fine rapporto, dipendenza). Spetta al convenuto contestare specificamente tutti i criteri. Non avendolo fatto, la Competenza territoriale controversie di lavoro rimane a Treviso, sede legale dell'Azienda.
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