Un lavoratore con mansioni promozionali ha impugnato il licenziamento e richiesto il risarcimento per demansionamento davanti al tribunale del proprio luogo di residenza. L'azienda ha eccepito l'incompetenza del giudice locale, sostenendo la validità del foro della propria sede legale. Il dipendente ha affermato che la propria abitazione costituiva una dipendenza aziendale, custodendovi telefono, computer portatile e auto di servizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, stabilendo che la semplice dotazione di strumenti mobili e lo svolgimento di frequenti trasferte non trasformano il domicilio privato in una sede operativa dell'impresa. Pertanto, la competenza territoriale nel lavoro appartiene al tribunale della sede legale della società, dove le parti hanno concluso il contratto.
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