Una società cooperativa ha citato in giudizio il suo ex presidente per la presunta appropriazione di una somma di denaro ricevuta da un ente pubblico. L'ex presidente ha eccepito la competenza del tribunale, sostenendo che la controversia dovesse essere decisa da arbitri in base a una clausola compromissoria presente nello statuto. La Corte di Cassazione ha confermato la competenza arbitrale, stabilendo che l'azione di responsabilità contro un amministratore riguarda diritti disponibili, anche se i fondi in questione sono di origine pubblica. La natura risarcitoria della pretesa e il fatto che il credito fosse stato ceduto in precedenza dimostrano la sua disponibilità, rendendo valida ed efficace la clausola compromissoria.
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