LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Regime Di Non Imponibilità

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un trattamento fiscale per cui una determinata operazione, pur essendo rilevante ai fini IVA, non sconta l'imposta. È il caso, a certe condizioni, delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Operazioni a catena IVA: vendita UE ma merce extra-UE, Fisco vince
Un'azienda italiana vende merce a una società di Cipro, applicando il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie. L'Agenzia delle Entrate contesta l'operazione, scoprendo che la merce era destinata a un'azienda in Bielorussia tramite una seconda vendita. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco. Ha stabilito che nelle operazioni a catena IVA con un unico trasporto, solo una cessione può essere non imponibile. In questo caso, il trasporto era legato alla seconda vendita (verso il Paese extra-UE). Di conseguenza, la prima vendita tra l'azienda italiana e quella cipriota doveva essere considerata una normale operazione interna, soggetta a IVA italiana. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente favorevole all'azienda.
Continua »
Mancata iscrizione VIES: l’Agenzia perde, l’esenzione IVA è salva
La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata iscrizione VIES dell'acquirente comunitario non è sufficiente per negare l'esenzione IVA su una vendita intracomunitaria. L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'imposta ritenendo l'iscrizione un requisito sostanziale. I giudici, invece, hanno confermato l'orientamento della Corte di Giustizia UE: l'iscrizione è un requisito formale. Se il venditore dimostra che l'acquirente è un soggetto passivo IVA e che i beni sono stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro, l'esenzione è valida, purché non vi siano indizi di frode. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto.
Continua »
Cessioni intracomunitarie: buona fede non basta, serve la prova
Un'azienda italiana vendeva merce a una società inglese, applicando il regime delle cessioni intracomunitarie non imponibili. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che la merce non avesse mai lasciato l'Italia e ha richiesto il pagamento dell'IVA. L'azienda si è difesa invocando la propria buona fede, avendo verificato l'esistenza e la regolarità della società acquirente. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo un principio fondamentale: per beneficiare della non imponibilità, non basta la buona fede. L'azienda venditrice ha l'onere di fornire la prova rigorosa che i beni siano stati effettivamente trasportati in un altro Stato membro. In assenza di questa prova sostanziale, l'operazione è soggetta a IVA in Italia.
Continua »
Cessioni intracomunitarie: errore formale non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21863/2024, ha stabilito che l'errata indicazione del codice IVA del cliente nelle fatture relative a cessioni intracomunitarie costituisce una violazione meramente formale. Tale errore non può, da solo, determinare la perdita del regime di non imponibilità IVA, a meno che l'amministrazione finanziaria non contesti la qualità di soggetto passivo del destinatario o non vi siano seri indizi di frode. La Corte ha quindi annullato la pretesa fiscale nei confronti di una società e del suo ex socio, ribadendo che la sostanza dell'operazione prevale sulla forma.
Continua »
Cessioni intracomunitarie: la prova prima del 2020
La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'onere della prova per le cessioni intracomunitarie relative ad annualità precedenti al 2020. Nel caso di specie, una società di forniture navali si era vista contestare dall'Agenzia delle Entrate il regime di non imponibilità IVA. La Corte ha stabilito che la commissione tributaria regionale ha errato applicando retroattivamente la normativa più recente (Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), in vigore solo dal 1° gennaio 2020. Per i periodi d'imposta precedenti, la prova del trasporto della merce in un altro Stato UE e dello status di soggetto passivo dell'acquirente grava interamente sul cedente e non può basarsi su una semplice autodichiarazione del ricevente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
Continua »