Il Detenuto, sottoposto al regime del 41-bis, ha richiesto un risarcimento lamentando una detenzione inumana e degradante a causa di carenze strutturali nelle carceri di Saluzzo, Tolmezzo e Novara (mancanza di acqua calda in cella, limitazioni all'ora d'aria, videosorveglianza). Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo tali condizioni semplici disagi insiti nel regime speciale e non lesivi della dignità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il risarcimento spetta solo se la sofferenza supera la normale afflittività della pena, mentre i meri disagi temporanei o strutturali compensati da altri servizi (come le docce calde comuni) non configurano una violazione dei diritti fondamentali.
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