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Regime Del 41-Bis

18 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un regime carcerario speciale e particolarmente restrittivo, detto anche 'carcere duro', applicato a detenuti per reati di eccezionale gravità per impedirne i contatti con l'organizzazione criminale all'esterno.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Colloqui del detenuto in 41-bis: le telefonate compensano le visite
Un detenuto sottoposto a regime differenziato ha impugnato il diniego al recupero in presenza di alcuni colloqui visivi saltati durante il periodo pandemico. La direzione carceraria aveva infatti compensato gli incontri di persona mancati con telefonate supplementari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la sostituzione tramite contatti a distanza ha garantito pienamente i colloqui del detenuto in 41-bis nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
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Regime del 41-bis: stop all’acquisto di CD musicali
Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis ha richiesto l'autorizzazione per acquistare compact disk musicali e un relativo lettore portatile. I giudici di merito hanno accolto il reclamo del recluso, ritenendo il divieto lesivo dei suoi diritti e non ostativo alla sicurezza interna. L'Amministrazione Penitenziaria ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'insostenibile onere di controllo gravante sul personale di custodia per esaminare ogni traccia audio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso statale, annullando l'ordinanza con rinvio. La Corte ha stabilito che la sicurezza prevale sulle preferenze musicali se i controlli tecnici richiedono un impiego sproporzionato di risorse umane.
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Regime del 41-bis: svago negato per motivi di sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis richiedeva l'acquisto e la detenzione di compact disk musicali e del relativo lettore. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ravvisando una lesione dei diritti e una disparità di trattamento ingiustificata. Il Ministero della Giustizia impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando l'impossibilità pratica di eseguire i controlli tecnici di sicurezza sui supporti digitali senza gravare sull'organizzazione carceraria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso statale, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno chiarito che l'autorizzazione all'uso di strumenti ricreativi richiede sempre una valutazione preventiva: se la verifica e la messa in sicurezza dei dispositivi impongono un dispendio eccessivo di risorse umane e materiali, il divieto imposto dall'istituto penitenziario risulta pienamente legittimo.
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Proroga del 41-bis: ricorso respinto e sanzione pecuniaria
Un detenuto sottoposto al regime speciale di carcere duro ha contestato il decreto ministeriale che disponeva la proroga del 41-bis a suo carico. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo, confermando la presenza di motivazioni idonee e dei presupposti normativi previsti dalla legge penitenziaria. Il detenuto ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando una motivazione solo apparente e l'errata applicazione della disciplina. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della manifesta infondatezza e della genericità delle censure, le quali riproponevano argomenti già esaminati e risolti correttamente. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Misure cautelari personali: carcere confermato per il capo clan
La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un presunto capo clan mafioso. L'indagato contestava la sussistenza delle esigenze preventive e dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la lunga detenzione precedente in regime speciale avesse interrotto i suoi legami criminali. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, rilevando la pronta ripresa delle attività delittuose, tra cui estorsioni e narcotraffico, subito dopo la scarcerazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la piena validità delle misure cautelari personali in presenza di un pericolo attuale di recidiva e di collegamenti associativi stabili.
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Videocolloqui detenuti 41-bis tra rigore carcerario e diritti
Un detenuto sottoposto al regime speciale del carcere duro chiedeva di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante la fase pandemica. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta per tutelare i legami familiari. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'inapplicabilità generale di tale modalità e la sufficienza dei colloqui in presenza con vetro divisorio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ministeriale. I giudici di legittimità hanno chiarito che i videocolloqui detenuti 41-bis rappresentano una misura eccezionale. Il superamento del blocco degli spostamenti e l'introduzione di deroghe normative per le visite in presenza rendono necessaria una nuova valutazione del singolo caso.
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Colloqui telefonici al 41-bis: tra legami familiari e sicurezza
L'Amministrazione penitenziaria ha negato a un detenuto sottoposto al carcere duro la possibilità di effettuare telefonate con il fratello, ristretto nello stesso regime speciale. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta del detenuto, considerando generiche le obiezioni delle autorità investigative. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno stabilito che i colloqui telefonici al 41-bis tra familiari detenuti non sono vietati in modo assoluto, ma richiedono una rigorosa valutazione dei rischi per la sicurezza pubblica. Il giudice di merito non può ignorare gli elementi investigativi concreti forniti dalla Direzione distrettuale antimafia sul ruolo di vertice dei detenuti nel clan. Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: il diritto alla famiglia
Un detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato ha chiesto di svolgere il colloquio mensile tramite videochiamata con la moglie e la figlia, entrambe recluse in altri istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo non provata l'impossibilità di svolgere incontri fisici in presenza e ipotizzando la concessione di permessi premio alle congiunte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la condizione di reciproca detenzione rende oggettivamente impossibile l'incontro in presenza. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria dispone di strumenti tecnologici sicuri per garantire le videochiamate per detenuti al 41-bis salvaguardando sia le relazioni familiari sia le esigenze inderogabili di ordine pubblico.
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Introduzione di telefoni in carcere: condannata l’infermiera
Un'infermiera penitenziaria è stata condannata per corruzione e per la illecita introduzione di telefoni in carcere a favore di un detenuto in regime di 41-bis. Secondo l'accusa, la donna avrebbe consegnato diversi cellulari al recluso per consentirgli comunicazioni riservate, ricevendo in cambio un'autovettura da un uomo legato al clan del detenuto. L'imputata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'incertezza dei tracciamenti telefonici e fornendo una giustificazione alternativa sull'acquisto dell'auto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione di merito logica e priva di vizi: la coincidenza degli accessi lavorativi, l'aggancio delle celle telefoniche, gli oltre cinquecento contatti diretti e la sovrapposizione temporale con l'acquisto dell'auto provano la responsabilità. La condanna è definitiva e l'imputata deve pagare le spese processuali.
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Proroga del 41-bis: il cambio di vertice nel clan non basta
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che disponeva la proroga del 41-bis a carico di un detenuto, condannato come vertice di un sodalizio mafioso e responsabile di gravi reati di sangue. La difesa sosteneva che il cambio della mappa organizzativa del clan e l'insediamento di nuovi capi dimostrassero l'interruzione dei collegamenti con l'esterno. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che la riorganizzazione interna della mafia costituisce una dinamica ordinaria e non elimina la capacità dell'ex boss di mantenere influenza sul gruppo criminale. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento logica e completa, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Uso del fornello al 41-bis: legittimo il divieto notturno
Un detenuto sottoposto al regime speciale contestava il divieto notturno di impiegare pentole e fornelletti. Il Tribunale di sorveglianza riteneva ingiustificata la disparità rispetto ai detenuti comuni e annullava il limite orario. Il Ministero della Giustizia ricorreva per Cassazione sostenendo la piena legittimità dei vincoli organizzativi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ministeriale, confermando che l'uso del fornello al 41-bis può essere legittimamente vietato dalle ore 20 alle 7 del mattino.
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Acquisto riviste al 41-bis: stop alle testate speciali
Un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale ha richiesto l'acquisto di una rivista specializzata non inclusa nell'elenco ufficiale dell'istituto. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta, ma il Tribunale di sorveglianza ha successivamente accolto il reclamo, autorizzando l'ordine della testata tramite i canali interni con visto di censura. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando il rischio di comunicazioni occulte e l'assenza di una lesione a diritti fondamentali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso ministeriale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza, stabilendo che le regole sull'acquisto riviste al 41-bis non ledono i diritti di informazione e studio se non riguardano canali e pubblicazioni già autorizzati.
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Proroga del 41-bis: la Cassazione respinge il ricorso
Un detenuto ha impugnato il decreto ministeriale che disponeva la proroga del 41-bis per due anni. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo iniziale, confermando la pericolosità sociale del soggetto e i suoi legami attivi con il crimine organizzato. La difesa ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Il detenuto sosteneva l'assenza di attualità della sua pericolosità e il danno alla funzione rieducativa della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro tali provvedimenti è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la motivazione di merito. Inoltre, il tribunale aveva già dimostrato l'inadeguatezza dei redditi leciti della famiglia a giustificarne il tenore di vita e la mancanza di un distacco dal passato criminale. Il detenuto perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Colloqui in videochiamata al 41-bis: servono gravi impedimenti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato ha richiesto di svolgere colloqui in videochiamata con i familiari, adducendo la lontananza geografica, i costi di viaggio e gli impegni scolastici delle figlie minorenni. L'Amministrazione penitenziaria si è opposta alla richiesta. Il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la concessione della misura per mancanza di prova circa un impedimento assoluto dei parenti adulti a recarsi in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione e ha respinto il ricorso del recluso. I giudici di legittimità hanno ribadito che i colloqui in videochiamata al 41-bis richiedono una situazione documentata di impossibilità o di gravissima difficoltà negli spostamenti in presenza da parte dei familiari.
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Applicazione del 41-bis: stop alle formule astratte
Il Tribunale di sorveglianza ha confermato il decreto ministeriale per l'applicazione del 41-bis nei confronti di un detenuto accusato di associazione mafiosa. La difesa ha contestato la decisione, denunciando l'assenza di prove attuali sui collegamenti con la criminalità organizzata e la mancata risposta alle proprie eccezioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che i giudici di merito hanno utilizzato argomentazioni astratte e stereotipate senza calarsi nella fattispecie concreta. Tale carenza rende la motivazione puramente apparente e inidonea a sostenere la misura restrittiva. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato l'ordinanza impugnata e hanno disposto un nuovo esame della vicenda.
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Proroga del 41-bis: confermato il regime duro per il detenuto
Un detenuto ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che confermava la proroga del 41-bis a suo carico. I giudici di merito hanno accertato la persistente operatività del clan criminale di appartenenza e il concreto pericolo di collegamenti con l'esterno. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le restrizioni del carcere duro sono pienamente giustificate dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.
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Proroga del regime 41-bis: no alla rivalutazione dei fatti
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto, ritenendo persistente la sua pericolosità sociale e la capacità di mantenere contatti con la cosca mafiosa di appartenenza. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e l'omessa valutazione di una memoria difensiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché volto a richiedere una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno confermato che la decisione di merito ha correttamente esaminato gli indicatori di pericolosità. Di conseguenza, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Permesso premio: nuove regole per i reati ostativi
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che concedeva un permesso premio a un detenuto per reati di mafia. La Corte ha stabilito che i giudici di merito non hanno applicato la nuova normativa (legge 199/2022), la quale impone al detenuto non collaborante un onere della prova rafforzato. Per ottenere il beneficio, il detenuto deve fornire elementi specifici che dimostrino l'effettiva rottura con l'associazione criminale e l'assenza del pericolo di ripristino dei contatti, onere che nel caso di specie non era stato soddisfatto.
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