Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis richiedeva l'acquisto e la detenzione di compact disk musicali e del relativo lettore. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ravvisando una lesione dei diritti e una disparità di trattamento ingiustificata. Il Ministero della Giustizia impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando l'impossibilità pratica di eseguire i controlli tecnici di sicurezza sui supporti digitali senza gravare sull'organizzazione carceraria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso statale, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno chiarito che l'autorizzazione all'uso di strumenti ricreativi richiede sempre una valutazione preventiva: se la verifica e la messa in sicurezza dei dispositivi impongono un dispendio eccessivo di risorse umane e materiali, il divieto imposto dall'istituto penitenziario risulta pienamente legittimo.
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