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Art. 87 L. 354/1975

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Regime penitenziario 41-bis: musica e rigore di sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime penitenziario 41-bis ha presentato reclamo per ottenere l'autorizzazione all'acquisto di CD musicali e del relativo lettore digitale. La magistratura di sorveglianza ha accolto la richiesta del detenuto, ritenendo ingiustificato il divieto imposto dal carcere. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando i concreti rischi per la sicurezza e l'insostenibile dispendio di risorse umane necessarie per controllare ogni singolo supporto. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'amministrazione penitenziaria, annullando con rinvio l'ordinanza. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto all'ascolto musicale non può imporre oneri di verifica incompatibili con le rigide finalità preventive del regime speciale.
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Regime del 41-bis: stop all’acquisto di CD musicali
Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis ha richiesto l'autorizzazione per acquistare compact disk musicali e un relativo lettore portatile. I giudici di merito hanno accolto il reclamo del recluso, ritenendo il divieto lesivo dei suoi diritti e non ostativo alla sicurezza interna. L'Amministrazione Penitenziaria ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'insostenibile onere di controllo gravante sul personale di custodia per esaminare ogni traccia audio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso statale, annullando l'ordinanza con rinvio. La Corte ha stabilito che la sicurezza prevale sulle preferenze musicali se i controlli tecnici richiedono un impiego sproporzionato di risorse umane.
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Regime del 41-bis: svago negato per motivi di sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis richiedeva l'acquisto e la detenzione di compact disk musicali e del relativo lettore. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ravvisando una lesione dei diritti e una disparità di trattamento ingiustificata. Il Ministero della Giustizia impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando l'impossibilità pratica di eseguire i controlli tecnici di sicurezza sui supporti digitali senza gravare sull'organizzazione carceraria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso statale, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno chiarito che l'autorizzazione all'uso di strumenti ricreativi richiede sempre una valutazione preventiva: se la verifica e la messa in sicurezza dei dispositivi impongono un dispendio eccessivo di risorse umane e materiali, il divieto imposto dall'istituto penitenziario risulta pienamente legittimo.
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Regime penitenziario differenziato: stop a lettori CD
Un detenuto sottoposto a regime penitenziario differenziato ha chiesto di acquistare un lettore musicale e compact disk per uso personale. L'amministrazione penitenziaria ha respinto l'istanza. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno invece accolto il reclamo del recluso, ravvisando una lesione dei suoi diritti e una disparità di trattamento. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando le difficoltà organizzative e i rischi di sicurezza legati al controllo dei dispositivi elettronici. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ministeriale, stabilendo che il divieto è legittimo quando la verifica tecnica sui supporti impone un impiego insostenibile di risorse umane e materiali.
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Regime penitenziario 41-bis e limiti sui lettori CD
Un detenuto sottoposto al regime penitenziario 41-bis chiedeva di poter acquistare supporti musicali in formato compact disk e il relativo lettore elettronico. L'amministrazione carceraria negava l'autorizzazione per motivi di sicurezza e organizzazione interna. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta del ristretto, ritenendo il divieto lesivo dei suoi diritti individuali. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la piena legittimità del diniego. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso ministeriale, stabilendo che il diritto allo svago non può imporre oneri organizzativi insostenibili per il personale penitenziario.
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