Una società ha contestato avvisi di accertamento per la Tares, sostenendo che i rifiuti prodotti nei propri magazzini, derivanti da imballaggi terziari, fossero speciali e quindi non tassabili. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8593/2025, ha annullato la decisione di secondo grado non per la classificazione dei rifiuti, ma per un vizio procedurale. La Corte d'Appello aveva omesso di pronunciarsi su specifiche contestazioni relative al calcolo dell'imposta, violando il diritto della società a una decisione completa. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame su tali punti.
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