La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste violazione del divieto di reformatio in pejus se il giudice, in sede di rinvio, modifica i criteri di calcolo della pena (come la misura della riduzione per le attenuanti) ma perviene a una sanzione finale non superiore a quella precedentemente inflitta. Il caso riguardava un imputato per bancarotta fraudolenta la cui pena, sebbene ricalcolata diversamente in appello, era rimasta invariata nel suo ammontare finale. La Suprema Corte ha chiarito che il divieto si applica al risultato complessivo della pena, non ai singoli passaggi del calcolo, garantendo così al giudice d'appello la flessibilità di rivalutare tutti gli elementi sanzionatori nel rispetto del limite della pena finale.
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