La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19286/2023, ha stabilito che la Corte d'Appello, nel decidere un reclamo contro un provvedimento provvisorio emesso in una causa di divorzio, non può liquidare le spese processuali di quella fase. Tale decisione spetta al tribunale con la sentenza definitiva che conclude il giudizio. Il ricorso straordinario è stato ritenuto ammissibile solo per impugnare la statuizione illegittima sulle spese, in quanto idonea a formare cosa giudicata.
Continua »