Un detenuto, sottoposto al regime speciale dell'articolo 41-bis, lamentava la limitazione oraria nell'uso di un lettore digitale di musica. Il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato il suo reclamo, qualificandolo come "reclamo generico del detenuto", non riguardante un diritto soggettivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la limitazione delle modalità di esercizio di un diritto, se rientra nella discrezionalità amministrativa e non lede il diritto in sé, non configura la violazione di un diritto soggettivo. Il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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