Il Detenuto, sottoposto al regime di massima sicurezza, ha presentato diversi ricorsi contro il rigetto di svariati reclami riguardanti le sue condizioni di vita in carcere. Tra le lamentele figuravano il divieto di telefonate ai familiari, l'uso del vetro divisorio durante i colloqui con il difensore e la censura sulla corrispondenza. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibili tutte le istanze per carenza di interesse o perché si trattava di semplici ripetizioni di richieste già respinte. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso principale. La Suprema Corte ha stabilito che il reclamo del detenuto non può essere accolto se mancano argomentazioni specifiche o se i provvedimenti contestati non creano un reale pregiudizio ai diritti fondamentali del ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »