Una società di leasing ottiene un provvedimento d'urgenza per il rilascio di un immobile nei confronti di un'impresa costruttrice. Durante l'attuazione, alcuni occupanti eccepiscono l'esistenza di un contratto di locazione. Il tribunale dispone l'esecuzione e, in sede di reclamo cautelare, limita il rilascio alla sola impresa costruttrice, condannando quest'ultima alle spese legali del procedimento. L'impresa costruttrice propone ricorso straordinario per Cassazione contro la decisione sulle sole spese di lite. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che l'ordinanza emessa a seguito di reclamo cautelare è priva dei requisiti di definitività e decisorietà, impedendo l'impugnazione in sede di legittimità anche se limitata alla sola regolamentazione delle spese processuali.
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