La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un'ordinanza che aveva respinto un reclamo avverso un decreto di archiviazione. La Suprema Corte ribadisce che, secondo l'art. 410-bis c.p.p., tale ordinanza non è ulteriormente impugnabile. L'unica eccezione, quella dell'atto abnorme, non è stata ravvisata nel caso di specie, poiché il provvedimento del Tribunale rientrava pienamente nelle sue funzioni e non creava una stasi processuale. La decisione sul reclamo archiviazione definisce il sub-procedimento, rendendo definitiva la chiusura delle indagini.
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