La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un uomo condannato per spaccio di lieve entità. L'imputato chiedeva uno sconto di pena, ma la sua richiesta è stata respinta. La Corte ha confermato il **diniego delle attenuanti generiche per recidiva**, sottolineando che i numerosi precedenti penali dell'uomo dimostravano una chiara tendenza a delinquere. Anche le modalità del reato, commesso tramite un cellulare con un numero diffuso pubblicamente, indicavano un'attività non occasionale. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la personalità negativa dell'imputato e la gravità della condotta giustificassero pienamente la decisione dei giudici di non concedere alcun beneficio, rendendo la condanna definitiva.
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