La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per rapina, il quale chiedeva il riconoscimento di due attenuanti. La Corte ha stabilito che il solo tentativo di risarcimento del danno, sebbene serio, non è sufficiente per l'attenuante specifica se la vittima non riceve effettivamente la somma, potendo al più valere per le attenuanti generiche. Inoltre, ha confermato che nella rapina il danno non è solo patrimoniale ma include la violenza fisica, escludendo così l'attenuante della speciale tenuità del danno.
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