Un Lavoratore è stato condannato per furto aggravato di 150 kg di pesche, asportate da un fondo agricolo. L'azione di recidere i frutti è stata qualificata come violenza sulle cose, e le pesche erano esposte alla pubblica fede. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, applicando attenuanti generiche ma anche la recidiva. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della legge e l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le motivazioni dei giudici di merito logiche e coerenti. La condanna per furto aggravato è stata quindi confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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