La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la violazione di cui all'art. 75 D.Lgs. 159/2011. La Corte ha negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto l'imputato aveva commesso in precedenza altri reati della stessa indole. Secondo la Suprema Corte, la ripetizione di condotte illecite simili, anche se di modesta entità se considerate singolarmente, configura una gravità complessiva che impedisce il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal fatto che i reati siano stati giudicati in procedimenti diversi.
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