Un Direttore Sportivo ha collaborato con un'Associazione Sportiva tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Successivamente, l'Associazione ha interrotto il rapporto con un preavviso di 15 giorni senza fornire alcuna giustificazione. La Corte d'Appello ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, dichiarando l'illegittimità del recesso. La Corte di Cassazione, di fronte al ricorso dell'Associazione, ha rilevato una questione di massima importanza riguardante la tutela applicabile in caso di licenziamento privo di motivazione per i lavoratori assunti sotto il regime del Jobs Act (D.Lgs. n. 23/2015). Per questo motivo, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per definire la corretta interpretazione della norma.
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