Un Acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno, versando una caparra confirmatoria. Successivamente, ha scoperto un vincolo di inedificabilità sul terreno e ha esercitato il recesso dal contratto, chiedendo il doppio della caparra. Il Venditore ha contestato, sostenendo che il vincolo era noto e che l'Acquirente non aveva avviato le procedure per ottenere il permesso di costruire, come previsto dal contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Acquirente. Ha stabilito che il diritto di recesso era condizionato all'impossibilità di ottenere il permesso dopo aver tentato di richiederlo. Poiché l'Acquirente non aveva attivato tale procedura, il suo recesso è stato ritenuto illegittimo. Il Venditore ha potuto trattenere la caparra.
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