La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19669/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una condanna per il reato di oltraggio. La Corte ha ribadito che per la configurazione del reato non è necessario che le offese siano state effettivamente udite da terzi, essendo sufficiente la loro potenziale udibilità in un luogo pubblico. Inoltre, è stata confermata la genericità del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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