Due imputati impugnano la condanna per il presunto reato di lesioni personali ai danni di un uomo dopo un litigio. La difesa dimostra che la persona offesa, dopo lo scontro iniziale, ha continuato a colpire con violenza un'automobile, un portone e una panca, oltre a subire percosse da una terza persona presente. I giudici di merito hanno trascurato tali circostanze, omettendo di verificare la reale origine dei traumi refertati. La Corte di Cassazione ha accertato il vizio di motivazione e ha rilevato il decorso del tempo massimo di legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la condanna penale senza rinvio per intervenuta prescrizione e ha rinviato il giudizio sui danni al giudice civile competente.
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