La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un aggressore condannato per il reato di lesioni personali ai danni di un cittadino. L'imputato contestava l'attendibilità della vittima, evidenziando una presunta contraddizione tra la querela (in cui parlava di un calcio al viso) e la testimonianza in aula (in cui riferiva che il calcio lo aveva solo sfiorato). I giudici hanno chiarito che le dichiarazioni della vittima erano pienamente attendibili e confermate sia dalla figlia, testimone oculare, sia da un referto medico del pronto soccorso che attestava un trauma al volto. La Cassazione ha ribadito che il certificato medico basato su un accertamento diretto costituisce un valido riscontro probatorio e che la Corte non può rivalutare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. L'aggressore perde il ricorso e deve pagare le spese.
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