La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e due mesi di reclusione per un medico di guardia medica, responsabile del reato di interruzione di pubblico servizio. Il professionista sanitario si era assentato arbitrariamente dalla sede di lavoro durante le prime due ore del turno per tre distinte occasioni nell'arco di due mesi. Durante queste assenze, il medico non stava svolgendo visite domiciliari e non rispondeva alle chiamate di emergenza sull'utenza telefonica di servizio. Inoltre, il sanitario attestava falsamente la propria presenza nei registri ufficiali. I giudici hanno respinto l'eccezione di nullità della notifica dell'atto, confermando la piena validità della procedura eseguita presso il difensore dopo ricerche infruttuose. La Corte ha ribadito che l'assenza ingiustificata e l'irreperibilità integrano una lesione concreta della continuità assistenziale, condannando il ricorrente anche alle spese processuali e al risarcimento.
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