Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra il delitto di associazione a delinquere, iniziato nel 2003, e le violazioni della sorveglianza speciale commesse nel 2013. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che non vi è prova di una programmazione unitaria iniziale (disegno criminoso) che includesse, già dieci anni prima, le future violazioni della misura di prevenzione. Tali condotte successive sono state ritenute frutto di autonome decisioni e di una generica propensione a delinquere, escludendo così i benefici del reato continuato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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