Un uomo condannato per diversi furti, commessi in periodi distinti tra il 2011 e il 2020, ha chiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per ottenere uno sconto sulla pena complessiva. Il giudice di merito ha respinto l'istanza, riscontrando solo una serialità abituale di reati eseguiti a notevole distanza di tempo e in posti diversi, senza un disegno preventivo unitario. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione della decisione precedente risulta logica e priva di vizi, mentre la difesa ha avanzato soltanto argomenti generici. Di conseguenza, il condannato deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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