La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per associazione mafiosa e concorso esterno in associazione mafiosa a carico di tre soggetti. Due di essi, inseriti stabilmente nella consorteria locale con ruoli di soldato, armiere e portavoce, rispondevano anche di reati concernenti armi ed estorsione. Il terzo, un imprenditore edile, è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a causa di un patto di mutuo vantaggio con la cosca: egli offriva finanziamenti e risorse in cambio del monopolio nel settore edile. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, ritenendo provata la distinzione tra la partecipazione organica dei primi due e il contributo esterno del terzo, basato su un accordo di scambio e non su una semplice soggezione.
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