La Corte di Cassazione ha stabilito che in un appalto opere pubbliche, se il contratto prevede specificamente la possibilità di una consegna frazionata dei lavori e offre all'appaltatore la facoltà di recesso come unico rimedio per i ritardi, l'impresa che non esercita tale diritto non può successivamente richiedere un risarcimento per i danni subiti. Il caso riguardava una società di costruzioni che, a fronte di ritardi nella consegna delle aree per la ristrutturazione di un ospedale, aveva richiesto un indennizzo. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola contrattuale specifica prevale sulla disciplina generale dell'inadempimento.
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