Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto. L'Amministrazione Finanziaria ha replicato di averlo spedito in una busta contenente altri due avvisi, regolarmente ricevuti, e che la stessa busta ne riportava l'indicazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di chiare indicazioni esterne sulla busta, l'onere della prova dell'effettiva assenza dell'atto ricade sul destinatario, in virtù del principio di vicinanza della prova e del dovere di buona fede. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.
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