Due soci di un'associazione non riconosciuta hanno impugnato la vendita dell'unico aeromobile associativo, effettuata dal Presidente a un terzo acquirente. Il Presidente aveva utilizzato una delibera assembleare falsa per dimostrare i propri poteri davanti al notaio. La Corte d'Appello ha ritenuto valido l'acquisto, ritenendo che lo statuto conferisse al Presidente la legale rappresentanza senza limitazioni. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei soci. I giudici hanno stabilito che la rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente in base allo statuto e che la falsità della delibera è irrilevante per il terzo acquirente, poiché l'autorizzazione dell'assemblea non era necessaria per concludere la vendita. Di conseguenza, gli eredi dell'acquirente mantengono la proprietà del velivolo e i soci ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese legali.
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