L'Agenzia delle Dogane ha negato a una società energetica il rimborso di oltre 124.000 euro per crediti d'imposta derivanti da conguagli sulle accise dell'energia elettrica, eccependo la scadenza del termine biennale di decadenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, confermando il diritto al rimborso. I giudici hanno chiarito che, in tema di rimborso accise energia elettrica, il termine di decadenza biennale non decorre dai singoli versamenti in acconto, ma solo dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo che segna la chiusura del rapporto tributario. Fino a quel momento, infatti, i crediti vengono detratti ex lege dai versamenti successivi e non sono configurabili come indebito pagamento.
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