Un dipendente pubblico è stato sanzionato con il licenziamento disciplinare senza preavviso dal Comune per gravi fatti di peculato. Il procedimento disciplinare, avviato nel 2002, era stato sospeso in attesa del processo penale, conclusosi con una pronuncia di prescrizione. Il lavoratore ha contestato la tardività della ripresa del procedimento e la genericità delle accuse. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che le regole del 2009 sulla ripresa dei procedimenti non si applicano a quelli già sospesi in precedenza, per i quali valgono i contratti collettivi. Inoltre, l'amministrazione può utilizzare autonomamente gli atti del processo penale per accertare la responsabilità disciplinare, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
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