Cinque lavoratrici di un'azienda sanitaria, inquadrate in categorie inferiori, hanno svolto di fatto le mansioni di infermiere professionale, inserite in turni identici a quelli dei colleghi di livello superiore. L'azienda ha rifiutato di pagare le differenze retributive eccependo la mancanza di un provvedimento formale e, successivamente, il mancato possesso del titolo abilitativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che lo svolgimento di mansioni superiori di fatto dà sempre diritto alla retribuzione corrispondente, a meno che non avvenga all'insaputa o contro la volontà del datore di lavoro. Le contestazioni sul titolo di studio, non sollevate nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. L'azienda è stata condannata a pagare le differenze retributive e le spese legali.
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