Una dirigente sanitaria ha richiesto il pagamento della maggiorazione retribuzione di posizione per aver diretto due strutture complesse dal 2006 al 2010. L'Azienda Sanitaria si è opposta, evidenziando che un precedente giudizio definitivo (giudicato esterno) aveva già negato lo stesso diritto per il periodo precedente (2004-2006), escludendo che la struttura avesse i requisiti necessari. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, nei rapporti di durata, il giudicato definitivo copre anche i periodi successivi se non intervengono novità di fatto o di diritto. Di conseguenza, la decisione precedente blocca la nuova richiesta della lavoratrice, che perde definitivamente la causa.
Continua »