Una dirigente sanitaria ha agito contro un'azienda sanitaria per ottenere il ricalcolo della **retribuzione di risultato** per il periodo 2008-2018. La ricorrente sosteneva che un precedente giudicato, relativo agli anni 2000-2007, dovesse vincolare anche i calcoli per le annualità successive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che nei rapporti di lavoro pubblico il giudicato non ha efficacia automatica verso il futuro se la prestazione accessoria dipende da fondi variabili e nuove valutazioni annuali. La Corte ha confermato che i criteri di calcolo devono basarsi sugli accordi regionali vigenti al momento del transito al regime contrattuale, escludendo automatismi derivanti da sentenze passate.
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