Un imputato, condannato per i reati di concorso in rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha contestato la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti contestate. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra infatti nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Nel caso specifico, il riconoscimento della semplice equivalenza rappresentava già un trattamento di particolare favore a fronte dell'elevata gravità delle condotte e del profilo soggettivo dell'autore del reato. L'imputato deve pagare le spese del processo e versare una somma alla Cassa delle ammende.
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