Un lavoratore del settore artistico ha richiesto all'ente previdenziale il ricalcolo della propria prestazione, sostenendo che per la Quota B della pensione non dovesse operare il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile introdotto dalla disciplina del 1971. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo implicitamente abrogato il tetto retributivo per le anzianità maturate dopo il 1992. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito della lite, accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che il limite massimo alla retribuzione giornaliera resta pienamente operativo anche per la Quota B. Per la pensione lavoratori dello spettacolo, le riforme normative mirano a garantire la sostenibilità economica complessiva del fondo. La Suprema Corte ha annullato la decisione favorevole all'artista, ordinando un nuovo esame della vicenda.
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