Un dipendente pubblico, a seguito di una promozione poi annullata in autotutela e infine riassegnata con decorrenza successiva, ha richiesto le differenze retributive per il periodo intermedio. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, chiarendo che la progressione economica all'interno della stessa area contrattuale, come nel caso di specie, non implica lo svolgimento di mansioni superiori e, pertanto, non giustifica una retribuzione maggiore se l'inquadramento originario era illegittimo. La Corte ha sottolineato che l'annullamento dell'atto di promozione ne elimina gli effetti sin dall'inizio.
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