Il Lavoratore, ex dipendente bancario, ha chiesto l'ammissione al passivo dell'Ente di Previdenza in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze immobiliari. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato le regole di riparto, escludendo chi aveva già liquidato la propria posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la previdenza complementare può essere modificata da accordi collettivi successivi anche in senso sfavorevole, purché non vengano toccati i diritti già acquisiti. Avendo il Lavoratore già incassato il proprio capitale, denominato zainetto, nel 2003 firmando una quietanza liberatoria, non vantava alcun diritto residuo sulle plusvalenze.
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