La Corte di Cassazione chiarisce i limiti per l'impugnazione del lodo parziale. Un Committente aveva contestato subito una decisione arbitrale che si era limitata a risolvere questioni preliminari, come la competenza degli arbitri e la natura del contratto, senza decidere alcuna domanda nel merito. La Corte ha stabilito che un lodo parziale è immediatamente impugnabile solo se definisce in modo conclusivo almeno una delle domande oggetto della causa. Se, invece, il lodo si pronuncia solo su questioni preliminari o procedurali, non è possibile un'impugnazione immediata. L'appello del Committente è stato quindi respinto, confermando che bisogna attendere la decisione finale per contestare anche le pronunce intermedie.
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