Tassazione Dividendi IRAP: la Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa dell’Europa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza interlocutoria, ha messo in pausa una controversia cruciale sulla tassazione dividendi IRAP, un tema che interessa numerose società italiane. La questione al centro del dibattito è la compatibilità della normativa italiana, che assoggetta a IRAP il 50% dei dividendi percepiti, con i principi del diritto dell’Unione Europea, in particolare con la cosiddetta “Direttiva madre-figlia”. La decisione di sospendere il procedimento evidenzia l’importanza di attendere un chiarimento dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), la cui pronuncia sarà determinante.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso di un Istituto di Credito
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso presentata da un importante istituto di credito per l’IRAP versata negli anni dal 2013 al 2016. L’imposta era stata calcolata su dividendi percepiti tramite la propria succursale italiana. Secondo la normativa nazionale (art. 6, D.Lgs. 446/1997), i dividendi concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 50%.
La società contribuente ha sostenuto che tale prelievo fosse illegittimo per diverse ragioni. In primo luogo, gli stessi dividendi sono già soggetti a IRES (imposta sui redditi delle società), seppur in misura ridotta: solo il 5% del loro ammontare è imponibile, mentre il 95% è escluso per evitare la doppia imposizione economica. Secondo la tesi della società, la Direttiva europea “madre-figlia” (2011/96/UE) vieta agli Stati membri di assoggettare i dividendi a qualsiasi prelievo fiscale che ecceda la soglia del 5%. Poiché tale soglia era già “consumata” dall’IRES, qualsiasi ulteriore imposizione, come quella ai fini IRAP, sarebbe contraria al diritto unionale.
Il Percorso Giudiziario e il Rifiuto dei Giudici di Merito
Le istanze di rimborso sono state respinte dall’Amministrazione Finanziaria. La società ha quindi impugnato i dinieghi, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia hanno rigettato i ricorsi. La motivazione principale dei giudici di merito si fondava su un’interpretazione restrittiva della Direttiva europea, ritenuta applicabile solo alle distribuzioni di dividendi tra società madre e figlia residenti in diversi Stati membri dell’UE, e non alle situazioni puramente interne al territorio italiano.
Le Motivazioni del Ricorso in Cassazione sulla Tassazione Dividendi IRAP
Contro la sentenza di secondo grado, la società ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente e perplessa. La Corte regionale non avrebbe adeguatamente considerato gli argomenti della società, che non si limitavano a una mera applicazione analogica della Direttiva, ma sollevavano una questione di contrasto diretto tra la norma IRAP e i principi europei, come interpretati dalla stessa CGUE in casi precedenti (C-68/15 e C-365/16).
Il secondo motivo, più sostanziale, verteva sulla violazione diretta del diritto europeo e dei principi costituzionali. La società ha ribadito che la Direttiva impedisce un’imposizione sui dividendi superiore al 5%. Estendere l’applicazione di questa regola anche ai dividendi di fonte nazionale o extra-UE sarebbe necessario per evitare una “discriminazione alla rovescia”: le società che ricevono dividendi da altre società italiane verrebbero trattate in modo deteriore rispetto a quelle che li ricevono da società di altri Stati membri. Ciò violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.), oltre alle libertà fondamentali garantite dal Trattato UE.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza interlocutoria, non entra nel merito della questione, ma compie un passo procedurale fondamentale. Riconosce che la questione sollevata è oggetto di una domanda pregiudiziale già sollevata dalla stessa Corte di giustizia tributaria della Lombardia e attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause C-92/24, C-93/24 e C-94/24).
In sostanza, la Corte Suprema italiana ritiene opportuno e necessario attendere che la CGUE si pronunci sulla compatibilità dell’assoggettamento a IRAP del 50% dei dividendi con la Direttiva “madre-figlia”. La decisione della Corte europea fornirà un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione che sarà decisiva per risolvere non solo questo caso, ma tutti quelli simili. Per tale ragione, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della sentenza europea.
Le Conclusioni: In Attesa della Corte di Giustizia Europea
L’ordinanza della Cassazione lascia la questione della tassazione dividendi IRAP in uno stato di sospensione, ma con una chiara direzione: la parola finale spetta ai giudici europei. L’esito delle cause pendenti presso la CGUE avrà un impatto significativo sul sistema fiscale italiano. Se la Corte di Giustizia dovesse confermare l’interpretazione sostenuta dalla società ricorrente, si aprirebbe la strada a un vasto contenzioso e a numerose richieste di rimborso da parte delle imprese, con rilevanti conseguenze per le casse dello Stato. Al contrario, una decisione favorevole alla normativa nazionale consoliderebbe l’attuale regime di tassazione. Per ora, le aziende e gli operatori del settore restano in attesa di un verdetto che potrebbe ridisegnare i confini della tassazione dei dividendi in Italia.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha sospeso il giudizio perché una questione giuridica identica, relativa alla compatibilità della tassazione IRAP sui dividendi con il diritto dell’Unione Europea, è già stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell’UE. La Cassazione ha quindi deciso di attendere la pronuncia dei giudici europei, che fornirà un’interpretazione vincolante.
Qual è il problema principale con la tassazione dei dividendi ai fini IRAP secondo la società ricorrente?
Il problema è una potenziale tassazione eccessiva in violazione del diritto UE. La società sostiene che la “Direttiva madre-figlia” limita l’imposizione totale sui dividendi al 5%. Dato che questa soglia è già raggiunta con l’imposta sui redditi delle società (IRES), l’ulteriore prelievo del 50% ai fini IRAP sarebbe illegittimo.
Cosa si intende per “discriminazione alla rovescia” in questo contesto?
Si riferisce alla situazione in cui la normativa nazionale tratterebbe le operazioni puramente interne (dividendi da una società italiana a un’altra) in modo meno favorevole rispetto a quelle transfrontaliere (dividendi da una società UE a una italiana). Se la Direttiva si applicasse solo a queste ultime, si creerebbe una disparità di trattamento incostituzionale.